Art. 4.
(Bovini).

      1. Per ogni ettaro di superficie si possono allevare dieci capi di bovini o capi equivalenti.
      2. Ogni bovino o capo equivalente, oltre i sei mesi di età, stabbiato in box, deve avere a disposizione una superficie pari a 7 metri quadrati. Gli animali mantenuti in stalla e vincolati alla posta devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 3 metri quadrati e devono poter pascolare per un periodo non inferiore a quattro mesi l'anno.
      3. Ogni animale deve avere una adeguata lettiera in paglia o altro materiale assorbente, che deve essere mantenuta asciutta e pulita. Sono vietate le superfici grigliate o in materiali duri.